55% fino al 31/12/2012
27/12/2011
La detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi 344‐349, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007). L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono agevolabili i seguenti lavori: interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti, fino ad un massimo di 100.000 euro di valore della detrazione; interventi sugli involucri degli edifici cioè strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, fino ad un massimo di 60.000 euro; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un massimo di 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un massimo di 30.000 euro.
Per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato; l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Occorre poi trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/: l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa.